Cattolica Previdenza

Glossario Progetto Pensione Bis

Anticipazione
erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze dell’iscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze).

Assegno sociale
pensione, pari per l’anno 2007 a euro 389,36 mensili per tredici mensilità, che spetta a chi ha almeno 65 anni di età ed è privo di reddito o con redditi inferiori ai limiti legali.

Carenza
periodo che intercorre tra il momento dell’acquisto della garanzia accessoria e quello a partire dal quale la garanzia diviene efficace.

Coefficienti di conversione in rendita
coefficienti che servono a convertire la posizione individuale maturata all’età del pensionamento in rendita. Tali coefficienti dipendono da ipotesi demografiche (evoluzione della sopravvivenza),desunte da elaborazioni effettuate dall’ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.

Commissione di gestione
costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica complementare.

Conferimento (del TFR)
versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà esplicita o tacita(v. silenzio assenso).

Consolidamento annuo dei risultati
rivalutazione annuale del capitale che viene incrementato degli interessi maturati.

Contributi
somme versate alle forme pensionistiche complementari a carico dell’iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell’intero TFR.

Data di valorizzazione
giorno di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario delle quote dello stesso.

Età Assicurativa
modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno

Età corretta
l’età corretta si ottiene invecchiando o ringiovanendo l’età assicurativa alla data di pensionamento in base all’anno di nascita ed al sesso secondo quanto indicato nella Tabella Età Corretta.

Fondo interno
fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit linked costituito all’interno della Compagnia assicurativa e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Forme pensionistiche complementari
forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.

Forma pensionistica individuale
forma di previdenza complementare che si attua mediante l’adesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

Garanzia accessoria
termine di uso comune per definire estensioni di garanzia con o senza sovrappremio.

Gestione separata
fondo appositamente creato dalla Compagnia gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della Compagnia. Nei fondi a gestione separata confluiscono i premi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto con il fondo a gestione separata deriva la rivalutazione annua del capitale dovuto dall’assicuratore.

Iscritti
aderenti alle forme pensionistiche complementari. Sono ‘vecchi iscritti’ coloro che si erano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993; sono ‘nuovi iscritti’ gli aderenti ad una forma pensionistica complementare dal 29 aprile 1993 in poi.

Liquidazione in capitale
prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento
è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (V . anche Prestazioni).

Nota informativa
documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole del lavoratore.

Posizione individuale
importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.

Prestazione
trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

Previdenza complementare
sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Quota
ciascuna delle parti di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i contributi effettuati dall’Aderente, al netto dei costi e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Reintegro
contributi aggiuntivi versati a titolo di reintegro degli importi ricevuti come anticipazioni.

Rendimento
risultato che deriva dalla gestione delle risorse.

Rendita
prestazione periodica corrisposta all’iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (v. anche Prestazione).

Riscatto totale
restituzione dell’intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.

Riscatto parziale
restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Trasferimento (della posizione individuale)
possibilità di trasferire l’intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (v. Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.

Trattamento di fine rapporto (TFR)
somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat.

Valore unitario della quota
valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.